Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’attività commerciale contro l’ordinanza del Comune di Monza che impone lo spegnimento quotidiano di slot machine e videolotteries. Per i giudici, la sospensione complessiva di sei ore al giorno è una misura adeguata e proporzionata per prevenire i rischi legati al gioco d’azzardo.
Le fasce previste dall’ordinanza
Il provvedimento era stato firmato nell’ottobre 2025 dal sindaco di Monza Paolo Pilotto. L’ordinanza stabilisce che gli apparecchi da intrattenimento restino spenti ogni giorno, compresi i festivi, nelle fasce comprese tra le 7.30 e le 9.30, tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 21.
Il gestore aveva contestato l’istruttoria svolta dall’amministrazione, l’efficacia delle limitazioni e la loro proporzionalità. Il tribunale amministrativo ha però ritenuto adeguato il quadro degli elementi utilizzati dal Comune per adottare il provvedimento, respingendo sia il ricorso sia i motivi aggiunti.
I dati alla base della decisione
Tra gli elementi valutati figurano i dati del Servizio Dipendenze dell’Asst di Monza, i report sulle abitudini di gioco dei giovani e le informazioni contenute nell’applicativo S.M.A.R.T., acronimo di Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Tar ha considerato legittima anche la suddivisione della sospensione in tre fasce. Secondo i giudici, le contestazioni sull’efficacia dei singoli intervalli riguardano il merito della scelta amministrativa e non evidenziano macroscopiche illogicità o incongruenze. Le limitazioni orarie possono quindi essere utilizzate come strumento di prevenzione, purché siano calibrate rispetto agli obiettivi perseguiti.
Nella sentenza viene richiamato anche il principio di precauzione, in base al quale l’amministrazione deve garantire un elevato livello di protezione della salute attraverso misure preventive in presenza di un rischio potenziale. Nel caso esaminato, la sospensione complessiva di sei ore è stata ritenuta compatibile con la soglia indicata dall’Intesa della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 e con i criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Il Comune aveva già adottato una misura analoga nel 2018, con un’interruzione di 14 ore. Quella precedente ordinanza era stata però giudicata insufficiente dal Consiglio di Stato sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, anche per la deroga rispetto alle sei ore indicate dall’Intesa. La nuova disciplina, osserva il Tar, rispetta invece tale soglia e per questo può restare in vigore.